Sport Equestri

GIUSTIZIA SPORTIVA SPORT EQUESTRI

Nello sport equestre la Giustizia Sportiva viene amministrata all’interno della Federazione Italiana Sport Equestri o degli Enti di promozione, nonché dal CONI.

Nell’ambito delle Federazioni o Enti Sportivi, esistono vari Organi di Giustizia Sportiva, che applicano il sistema disciplinare – sanzionatorio previsto dal Regolamento di disciplina o dalla normativa antidoping. Trattasi quindi di Organi con funzione punitivo – sanzionatorio.

Nella F.I.S.E. il procedimento disciplinare sportivo viene instaurato dalla Procura Federale F.I.S.E. e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato (art. 16 Reg. giust. F.I.S.E.).

Le fonti normative della giustizia sportiva negli sport equestri sono costituite principalmente dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione Italiana Sport Equestri, nonché dagli Statuti e Regolamenti degli Enti di Promozione. Anche in questo caso sono fonti del diritto sportivo altresì lo Statuto ed il Regolamento del CONI.

Nell’ambito dello sport equestre il diritto sportivo è disciplinato da norme tecniche, che garantiscono il corretto svolgimento delle competizioni sportive e norme disciplinari, che sanciscono le sanzioni per gli sportivi che violano le norme tecniche. Si tratta del Regolamento di disciplina e della complessa normativa antidoping riguardante cavalli e cavalieri, nonché del Regolamento veterinario F.I.S.E.

Le norme di diritto sportivo obbligano tutti i tesserati, indipendentemente dal fatto che questi svolgano un’attività puramente ludica oppure agonistica.

Oltre alle cause di diritto sportivo in senso stretto, nello Statuto FISE si prevede poi il ricorso all’Arbitrato sportivo per tutte le controversie fra tesserati, atleti e società sportive. Infatti l’art. 60 Statuto FISE prevede il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, obbligando i tesserati ad adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

L’arbitrato sportivo deve essere effettuato sia per le materie espressamente riservate dalla legge alla competenza degli organi di giustizia sportiva, sia per tutte le controversie “comunque originate dall’esercizio dell’attività sportiva o associativa” (Art. 60 Statuto FISE).