Tutela legale negli sport equestri

Nell’ambito del diritto sportivo, lo sport equestre si differenzia da altre discipline in quanto praticato per mezzo del cavallo, componente fondamentale del binomio fra due “atleti”: cavallo e cavaliere.

Si noti che nello sport equestre entrambi i componenti del binomio sono soggetti ai controlli antidoping, che vengono effettuati più frequentemente sul cavallo che sul cavaliere.

Poiché quindi lo sport equestre è l’unica disciplina olimpica praticata mediante l’uso di un animale, la tutela legale in questo particolare settore non può prescindere da un’approfondita conoscenza dello sport equestre e del suo protagonista: il cavallo.

La tutela legale per le società sportive ed associazioni sportive comprende una serie di attività, prestate da avvocati in possesso di una specifica conoscenza ed esperienza diretta nel settore del diritto sportivo equestre.
Si tratta di attività prestate innanzitutto nella fase della consulenza legale sportiva, tesa a fornire alle società sportive ed associazioni sportive le informazioni necessarie circa le modalità corrette di impostazione del rapporto con gli atleti, gli associati, i tecnici, gli istruttori, etc.

Imprescindibile si rivela un’approfondita conoscenza delle coperture assicurative in relazione al “rischio equestre” (così, ad es., la polizza A.N.I.E.). tali coperture assicurative del rischio equestre sono necessarie, sia per gli organizzatori e dirigenti delle associazioni, sia per gli istruttori, sia per i tesserati proprietari dei cavalli, per un corretto e sereno svolgimento dello sport equestre.
L’attività di tutela legale nello sport equestre comprende anche la redazione dei contratti sportivi per gli istruttori ed i tecnici.

Vi è poi la fase della assistenza legale sportiva, che consiste nella difesa in giudizio per le cause sportive, siano controversie sportive di competenza degli Organi di giustizia sportiva, siano controversie sportive di competenza del Collegio Arbitrale o del Giudice ordinario, oppure di competenza del Giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3 del D.L. n. 220/2003.
Le controversie sportive che più frequentemente vengono introdotte hanno ad oggetto: a) la responsabilità del gestore dell’attività sportiva nell’esercizio dello sport equestre; b) la responsabilità degli atleti e dei responsabili dei cavalli per le violazioni del Regolamento di disciplina (e della normativa antidoping); c) la responsabilità dei proprietari e responsabili dei cavalli per i danni cagionati dai cavalli; d) la responsabilità per i danni cagionati ai cavalli.

Nello sport equestre la responsabilità nell’esercizio dell’attività sportiva assume una veste del tutto particolare in virtù del fatto che trattasi di attività sportiva effettuata per mezzo di un animale. Le comuni norme in materia di responsabilità extracontrattuale vanno quindi coordinate con la disciplina prevista in materia di responsabilità per la proprietà o l’uso di animali.
Tale responsabilità nell’esercizio dell’attività sportiva può configurarsi anche in capo agli istruttori, tecnici od allenatori sportivi.
Per questi motivi la corretta conoscenza delle coperture assicurative previste per il “rischio equestre” di cui sopra, si rivela fondamentale sia per i gestori delle associazioni sportive sia per gli istruttori, sia per proprietari dei cavalli.